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Immagine Sicurezza per il personale e per gli studenti

 

REGOLAMENTO DI SICUREZZA PER IL PERSONALE E GLI STUDENTI

 

VISTO il D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, cosė come modificato ed integrato dal D. Lgs. 19 marzo 1996, n.242, di attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e successive modifiche e integrazioni.
VISTO il D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 645, per la tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e successive modifiche e integrazioni

Il Dirigente Scolastico, nella sua qualità di DATORE DI LAVORO, secondo le indicazioni già fornite al Consiglio d'Istituto

Decreta

le seguenti disposizioni in merito di sicurezza:

REGOLAMENTO DI SICUREZZA PER IL PERSONALE E GLI STUDENTI.

(Applicazione di quanto previsto dal testo aggiornato del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, di attuazione di alcune direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro).

 

Articolo 1.

1. Ciascun Lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella degli studenti e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro e di apprendimento, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, seguendo le istruzioni ricevute e ai mezzi a disposizione.

2. In particolare, il personale:

a) osserva le disposizioni e le istruzioni date dal RSSP, dal SSP, dal Medico Competente, dal Dirigente e dal responsabile o referente (docente, addetto, preposto di laboratorio, addetto all'emergenza) allo scopo della protezione collettiva e individuale;
b) utilizza correttamente, le apparecchiature, le attrezzature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizza in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnala immediatamente al responsabile i guasti dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), e le altre eventuali condizioni di pericolo;
e) non rimuove o modifica i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non introduce materiali, attrezzature senza autorizzazione del responsabile dell'istituto o del laboratorio o dell'attività, né compie di sua iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o degli altri;
g) si sottopone a controlli sanitari se previsti nei suoi confronti;
h) contribuisce assieme al responsabile all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute durante l'attività scolastica.
i) la Lavoratrice gestante, puerpera o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che frequenti in modo regolare l'ambiente di lavoro o i laboratori di cui al presente regolamento, informa della situazione il responsabile dell'attività o del laboratorio per le valutazioni del caso.
l) fornisce la propria collaborazione, partecipando attivamente alle iniziative di formazione e informazione predisposte dall'Amministrazione o dai responsabili delle attivià

Articolo 2.

1. Ciascun Lavoratore, per gli ambiti di propria competenza, fornisce agli studenti un'adeguata informazione su:

a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività della struttura in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) gli eventuali rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni in materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle apposite schede dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano le emergenze e le figure di riferimento;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente.

2. Lo studente che può essere esposto ad un pericolo grave ed immediato riceve ogni informazione necessaria circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare.

Articolo 3.

1. Lo studente riceve dai docenti e dal personale incaricato dell'attività una informazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento ai laboratori frequentati e alle attività specificamente svolte.

2. osserva le disposizioni e le istruzioni date dal SPP (Servizio prevenzione e Protezione), dal dirigente e dal responsabile o referente (docente, addetto, responsabile di laboratorio, addetto all'emergenza) allo scopo della protezione collettiva e individuale

Articolo 4.

1. Lo studente usa i dispositivi di protezione individuale (DPI) eventualmente messi a sua disposizione, cioè qualsiasi indumento, materiale o attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta allo scopo di proteggere contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza e la salute durante l'attività di apprendimento, e ogni complemento o accessorio destinati a tale scopo.

2. Inoltre, usa i DPI conformemente alle istruzioni ricevute, ne ha cura, non vi apporta modifiche e li riconsegna dopo l'uso.

Articolo 5.

1. Utilizza, le apparecchiature, le attrezzature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i dispositivi di sicurezza, correttamente, secondo le istruzioni ricevute

2. Per l'uso di attrezzature munite di videoterminali lo studente osserva le informazioni ricevute riguardo alle modalità di svolgimento dell'attività e la protezione degli occhi e della vista.

Articolo 6.

1. Non rimuove, né modifica i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

Articolo 7.

1. Non introduce materiali, attrezzature senza autorizzazione del responsabile dell'Istituto o del laboratorio o dell'attività, né compie di sua iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o degli altri

Articolo 8.

1. Per le norme organizzative e comportamentali inerenti il regolare svolgimento delle attività all'interno di singoli laboratori, si rinvia ad appositi regolamenti adottati o da adottarsi.

2. Per le sanzioni amministrative, disciplinari conseguenti all'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle norme specifiche per il personale e al Regolamento di Disciplina per le studentesse e gli studenti

 

In vigore dall'Anno Scolastico 2004/05