Liceo Scientifico Statale
"E. Fermi" - Bologna

Sei in: Infoscuola > Regolamento per le Assemblee

Immagine regolamenti della scuola

 

Regolamento per le Assemblee

 

Articolo 1. DIRITTO DI ASSEMBLEA

Il diritto di assemblea degli studenti è sancito e disciplinato dagli artt. 42, 43 e 44 del D.P.R. 31/05/1974 n°416 e successive modificazioni ed integrazioni (D.L. 297/1994, art.14).

Articolo 2. DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Hanno diritto e titolo a partecipare all'assemblea gli studenti che sono iscritti e frequentano regolarmente le lezioni presso l'Istituto. Possono inoltre parteciparvi il Preside o un suo delegato e gli insegnanti dell'Istituto che, però non hanno diritto al voto.

Articolo 3. FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L' assemblea d'Istituto ha potere di discutere in ordine all'apprendimento dei problemi della scuola e della società con lo scopo di conseguire momenti di crescita culturale, sociale, civile ed umana degli studenti.

Articolo 4. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La richiesta dell'assemblea può essere presentata dai quattro rappresentanti di Istituto, dal Comitato studentesco o dal 30% degli studenti dell'Istituto.

Articolo 5. COMUNICAZIONE AL PRESIDE PER LA CONVOCAZIONE

La richiesta dell'assemblea deve essere inoltrata al Preside con un preavviso minimo di sette giorni (quindici se richiede la presenza di esterni) per rendere possibile la comunicazione alle famiglie tramite circolare letta agli allievi, affissa in classe e all'albo.

Articolo 6. VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Entro 10 giorni dalla data dell'assemblea deve essere presentato un verbale, da parte del segretario, sulla discussione e le deliberazioni adottate dall'assemblea.

Articolo 7. LOCALI DELL'ASSEMBLEA ESTERNI ALLA SCUOLA

Le assemblee di Istituto possono svolgersi al di fuori dell'Istituto quando nello stesso non sono disponibili locali sufficientemente capienti. La utilizzazione di strutture private è prevista nel caso in cui quelle pubbliche (del Comune o della Provincia) non si riveleranno idonee all'assemblea.
In Ogni caso dovranno essere garantite le norme di sicurezza e di salvaguardia degli studenti.
I costi per l'utilizzo di tali strutture saranno a carico dell'Ente preposto. Mentre le eventuali spese per gli esperti, quelle per i film e altri materiali da utilizzare durante l’assemblea saranno a carico dei fondi in bilancio per le iniziative studentesche.

Articolo 8. PRESENZA ALL'ASSEMBLEA

Il numero di presenze all'assemblea non dovrà essere inferiore a 400 tra gli studenti frequentanti l'Istituto. Qualora la quota minima di presenza non sia raggiunta, l'assemblea in questione avrà comunque luogo, ma non sarà richiesta quella del mese successivo in orario scolastico. La verifica del numero minimo dei partecipanti verrà effettuata dai rappresentanti studenteschi all'inizio dell'assemblea e al termine del suo svolgimento.

Articolo 9. FREQUENZA DELLE ASSEMBLEE DI ISTITUTO

L'assemblea di Istituto può avere luogo una volta al mese durante le ore di lezione, ma non può avere luogo nell'ultimo mese di lezione.

Articolo 10. PARTECIPAZIONE DI ESPERTI ESTERNI ALL'ASSEMBLEA

Gli esperti su problemi sociali, culturali, morali, artistici e scientifici, possono partecipare, su richiesta, ai lavori dell'assemblea degli studenti per meglio garantire l'approfondimento dei problemi trattati e la formazione culturale e civile degli studenti. I nominativi degli esperti devono essere indicati in anticipo rispetto alla richiesta di convocazione dell'assemblea per ottenere la prevista autorizzazione del Consiglio di Istituto o, in via provvisoria, dal Dirigente Scolastico che ne darà informazione al Consiglio di Istituto.

Articolo 11. PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente dell’Assemblea è il Presidente del Comitato Studentesco che, di volta in volta, designa il segretario verbalizzatore.

Articolo 12. ORDINE DEL GIORNO E TEMI

I temi e l'ordine del giorno sono stabiliti dal comitato studentesco; l'ordine del giorno deve essere presentato al Preside secondo le modalità dell'art. 5.

Articolo 13. DIRITTO DI PAROLA E DI VOTO

Gli studenti, il Preside e gli insegnanti hanno diritto di prendere la parola su ogni argomento iscritto all'ordine del giorno dei lavori, facendone esplicita richiesta al presidente.
Il presidente, qualora l'intervento non attenga all'argomento in esame, ha la facoltà di togliere la parola. Gli studenti e soltanto essi hanno diritto di voto.
Le votazioni si effettuano, di norma, per alzata di mano.
L'assemblea o il presidente possono richiedere altre modalità di voto compatibili con gli oggetti in discussione e con la certezza di determinazione della volontà dell'assemblea.

Articolo 14. COMITATO STUDENTESCO

L'assemblea riconosce la legittimità del comitato studentesco: esso è formato dai rappresentanti d'istituto degli studenti.
Tutti i componenti del Comitato Studentesco hanno pari diritti nell'esercizio della libertà di pensiero e di parola senza distinzioni di età, sesso, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Tutte le decisioni vengono prese dalla maggioranza votando per alzata di mano.

Articolo 15. VIGILANZA DURANTE L'ASSEMBLEA

Èprevisto un servizio di adeguata sorveglianza da parte dei Docenti. Gli studenti partecipano al regolare svolgimento dell'Assemblea attraverso un proprio "Gruppo di Sicurezza".